NUOVO STATUTO (TERZO SETTORE)
Art. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE
c.1 – L’Associazione “Avis Regionale Abruzzo” della Regione Abruzzo è costituita da coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue e dalle Associazioni Provinciali, Comunali, di base ed equiparate di appartenenza.
c.2 – L’Avis Regionale Abruzzo ha sede legale in Pescara, C.so Vittorio Emanuele n.10, ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell’ambito della Regione Abruzzo.
c.3 – L’Avis Regionale Abruzzo, che aderisce all’Avis Nazionale, è dotata di piena autonomia giuridica e di autonomia patrimoniale e processuale rispetto all’Avis Nazionale medesima.
Art. 2 – SCOPI SOCIALI
c.1 – L’Avis Regionale Abruzzo è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.
c.2 – L’Avis Regionale ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue intero e/o di una sua frazione, volontaria, periodica, associata non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale d’appartenenza i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.
c.3 – Essa pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali, con quelli dell’Avis Nazionale, nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:
- a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
- b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
- c) Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini;
- d) Promuovere un’adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio regionale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti;
- e) Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole a livello regionale;
- f) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo.
Art. 3 – ATTIVITA’
c.1 – Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell’art. 2 del presente Statuto, l’Avis Regionale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 comma 1 dello statuto nazionale, – coordinandosi con l’Avis Nazionale e con le Istituzioni Pubbliche territoriali competenti – svolge nei confronti delle associazioni che la costituiscono, una funzione di indirizzo, di coordinamento e verifica per il raggiungimento degli obiettivi associativi rappresentando i propri associati nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici e privati, di livello regionale.
c.2 – In particolare, ai propri fini l’Avis Regionale svolge le seguenti attività:
- a) Partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a livello regionale, in conformità al disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando l’associazione negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello regionale, fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per l’attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul territorio regionale;
- b) Partecipa alla elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all’associazionismo ed al volontariato, rappresentando l’associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all’interno degli organismi associativi di coordinamento;
- c) Promuove e organizza campagne regionali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, coordinandosi con le proprie associazioni aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;
- d) Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l’informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
- e) Coordina il flusso informativo a livello regionale;
- f) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
- g) Svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
- h) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale ed allo sviluppo del settore socio-sanitario ed alla realizzazione di progetti di interesse associativo;
- i) Emana linee di indirizzo generali delle attività di chiamata gestite dalle Associazioni Avis del proprio territorio;
c.3 – Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l’Avis regionale può compiere, in osservanza delle condizioni di legge, esclusivamente attività commerciali e produttive marginali.
Art. 4 – SOCI
c.1 – Ai sensi dell’art. 1 del presente statuto, l’Avis Regionale è costituita da soci persone giuridiche e soci persone fisiche.
c.2 – Sono soci persone giuridiche dell’Avis Regionale: le Avis Provinciali – ed equiparate, le AVIS Comunali, di base – ed equiparate -, nonché le Avis territoriali di coordinamento intermedie già costituite alla data del 17 maggio 2003 operanti nel territorio amministrativo corrispondente .
c.3 – Sono soci persone fisiche dell’Avis Regionale tutti coloro che abbiano aderito alle Avis Comunali, di base od equiparate operanti nel territorio amministrativo.
Art. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA
c.1 – La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6.
c.2 – La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.
c.3 – I soci persone fisiche partecipano all’Assemblea Regionale attraverso i delegati nominati dalle Assemblee Provinciali, i quali esprimono ciascuno tanti voti quanti sono i soci persone fisiche che rappresentano.
c.4 – I soci persone giuridiche partecipano all’Assemblea Regionale a mezzo del loro rappresentante legale, ovvero, previa delega, dal rappresentante legale di altro associato persona giuridica, il quale può essere portatore di un massimo di 5 deleghe.
c.5 – Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche sociali.
c.6 – La partecipazione all’Assemblea Regionale, sia ordinaria che straordinaria, è di un delegato ogni 300 soci o frazione di soci persone fisiche, col minimo comunque di un delegato per ogni Associazione Provinciale.
c.7 – I delegati sono determinati in base al numero dei soci delle Avis Comunali, di base o equiparate in possesso dei requisiti statutari richiesti alla data del 31 dicembre dell’anno sociale precedente; fermo restando che il numero dei soci non potrà mai superare di oltre un terzo il numero delle donazioni effettuate nell`anno di riferimento né essere inferiore al terzo di tale numero.
c.8 – La regolare posizione dei delegati è accertata secondo le disposizioni previste dal regolamento nazionale.
Art. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
c.1 – Le modalità di recesso, esclusione e di espulsione degli associati persone fisiche e giuridiche nonché le fattispecie per la perdita della qualifica di socio da parte della persona fisica sono regolamentate negli statuti dell’Avis Nazionale e di quella Comunale, di base o equiparate, ai quali si fa rinvio.
Art. 7 – ALBO REGIONALE DEI BENEMERITI
c.1 – L’Avis Regionale potrà istituire l’Albo dei Benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o contribuiscono anche una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell’Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo Regionale.
c.2 – La qualifica di benemerito dell’Associazione potrà essere attribuita dal Consiglio Regionale anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti l’ambito di attività associativa.
Art. 8 – ORGANI
c.1 – Sono organi di governo dell’Avis Regionale:
- a) l’Assemblea Regionale degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo Regionale;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Presidente e il Vicepresidente Vicario .
c.2 – E’ organo di controllo dell’Avis Regionale il Collegio dei Revisori dei Conti.
c.3 – E’ organo di giurisdizione interna dell’Avis Regionale il Collegio Regionale dei Probiviri.
Art. 9 – L’ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI
c.1 – L’Assemblea Regionale degli Associati è composta dai rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche e dai delegati degli associati persone fisiche nominati dalle Assemblee Provinciali. I delegati degli associati persone fisiche mantengono il loro incarico fino alla nomina dei delegati dell’Assemblea Regionale ordinaria dell’anno successivo.
c.2 – Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime attraverso il sistema delle deleghe se trattasi di persona fisica, ovvero attraverso il presidente e legale rappresentante se trattasi persona giuridica.
c.3 – Il presidente e legale rappresentante della persona giuridica che sia temporaneamente impedito a partecipare alla Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi del comma 4 dell’art. 5.
c.4 – L’Assemblea Regionale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno entro il mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Regionale, e la ratifica del preventivo finanziario, già approvato dal Consiglio medesimo.
c.5 – L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell’Avis Regionale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell’Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
c.6 – L’Assemblea Regionale è convocata dal Presidente dell’Avis Regionale con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta. Nei casi di convocazione di urgenza l’avviso potrà essere inviato anche a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spedito almeno dieci giorni prima.
c.7 – In prima convocazione l’Assemblea Regionale è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto, calcolato secondo le modalità e per gli effetti di cui ai commi 3, 4 e 6 dell’art. 5; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, calcolati come sopra.
c.8 – Per dichiarare la decadenza dell’intero Consiglio Regionale occorre il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto dell’Assemblea Regionale. La deliberazione è consentita solo in presenza di specifico mandato conferito ai rappresentanti legali ed ai delegati di cui al c. 1 del presente articolo.
c.9 – Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione Regionale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell’Assemblea Regionale.
c.10 – Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.
c.11 – Alla Assemblea Regionale degli Associati partecipano, senza diritto di voto se non delegati, i componenti del Consiglio Direttivo Regionale, i componenti del Collegio Sindacali e i Consiglieri Nazionali della stessa Avis Regionale.
c.12 – Della convocazione delle assemblee regionali viene data comunicazione all’Avis Nazionale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.
Art. 10 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI
c.1 – Spetta all’Assemblea Regionale degli associati:
- a) l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull’attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Regionale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, e la ratifica del bilancio preventivo, approvato Consiglio Direttivo Regionale;
- b) l’approvazione di impegni economici pluriennali;
- c) l’elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale, del Collegio Regionale dei Probiviri, nonché della Commissione Verifica Poteri.
- d) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) l’approvazione delle modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio Direttivo Regionale;
- f) l’approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l’espansione dell’Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Regionale;
- g) la nomina dei delegati dei soci persone fisiche alla Assemblea Generale degli Associati dell’Avis Nazionale;
- h) la formulazione della proposta dei candidati alle cariche elettive dell’Avis Nazionale nel rispetto di quanto disposto dal regolamento nazionale;
- i) lo scioglimento dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Regionale ovvero di almeno un terzo degli associati, nonché la nomina dei liquidatori e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;
- j) la determinazione delle quote sociali di propria competenza;
- k) ogni altro compito che non rientri, per legge o per statuto, nella competenza di un altro organo associativo.
c.2 – Le competenze dell’Assemblea Regionale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Regionale.
Art. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
c.1 – Il Consiglio Direttivo Regionale è composto da membri eletti dall’Assemblea Regionale degli Associati, nel numero deliberato dall’Assemblea dell’anno precedente a quella del rinnovo delle cariche associative e garantendo comunque, con almeno un consigliere, la rappresentanza di ciascuna Avis Provinciale esistente sul territorio.
c.2 – Il Consiglio Direttivo Regionale elegge al proprio interno il Presidente, e su proposta del Presidente medesimo uno o due Vicepresidenti – dei quali uno Vicario – il Segretario e il Tesoriere i quali costituiscono l’Ufficio di Presidenza .
c.3 – L’Ufficio di Presidenza, eletto all’interno del Consiglio Regionale, forma il Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all’art. 12 del presente Statuto.
c.4 – Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno: entro il 31 dicembre per l’approvazione definitiva del preventivo finanziario ed entro il 31 marzo per l’approvazione dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Regionale degli Associati nei termini di cui al 4° comma dell’art. 9; si riunisce inoltre in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la variazione – ove giudicato necessario e/o opportuno – tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall’Assemblea Regionale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.
c.5 – Il Consiglio Regionale deve essere convocato con avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, inviato almeno due giorni prima.
c.6 – Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.
c.7 – La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Regionale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, della quale viene preso atto con deliberazione adottata all’atto dell’approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.
c.8 – Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quella di proposta all’Assemblea Generale degli Associati dell’Avis Nazionale circa l’espulsione di un’Avis Comunale, di base – o equiparate – o di un’Avis Provinciale – o equiparata – ovvero per quella di proposta di modifica statutaria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Regionale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti aventi diritto. Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
c.9 – Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell’ordine subentrano i non eletti.
c.10 – Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell’ordine di cui al precedente comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell’intero Consiglio.
c.11 – Qualora, durante un mandato, cessino contemporaneamente la metà più uno dei Consiglieri eletti in sede di Assemblea elettiva, decade l’intero Consiglio Regionale.
c.12 – Al Consiglio Direttivo Regionale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all’Assemblea Regionale degli Associati, nonché l’esecuzione e l’attuazione delle delibere di quest’ultima e l’esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari. Il Consiglio Direttivo Regionale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell’incarico.
c.13 – Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Regionale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui al comma 5 del presente articolo, si applica la lett. c) del 2° comma dell’art. 13.
c.14 – I poteri del Consiglio Direttivo Regionale possono essere singolarmente delegati, dall’organo stesso, al Presidente, al Vicepresidente , all’Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo.
Art. 12 – COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO
c.1 – Il Comitato Esecutivo – cui compete la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Regionale degli Associati per il tramite del Consiglio Regionale – delibera altresì, riferendo al Consiglio medesimo, sui seguenti argomenti:
- a) la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle Avis associate;
- b) la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo del volontariato del sangue;
- c) l’acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
- d) l’acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Regionale;
- e) la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell’Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo e la risoluzione dei rapporti medesimi;
- f) la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
- g) il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a titolo gratuito che oneroso nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Regionale;
c.2 – Il Comitato Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio Regionale, del quale esegue le delibere; attende all’ordinaria amministrazione; assume, in luogo del Consiglio Regionale, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.
c.3 – Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute del Comitato Esecutivo – che può riunirsi anche in video conferenza – e per la formazione delle maggioranze nelle relative deliberazioni si applicano le medesime disposizioni del Consiglio Regionale, fermi restando i tempi dell’approvazione dei bilanci, di cui al presente statuto.
c.4 – In tutti i casi di decadenza del Consiglio Regionale previsti dal presente Statuto decade automaticamente anche il Comitato Esecutivo e si provvederà alla sua ricostituzione ai sensi del comma 3 dell’art. 11 all’atto dell’insediamento del nuovo Consiglio Regionale.
Art. 13 – IL PRESIDENTE
c.1 – Il Presidente, eletto dal Consiglio Regionale al proprio interno, presiede l’Avis Regionale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
c.2 – Al Presidente spetta, inoltre:
- a) convocare e presiedere l’Assemblea Regionale degli Associati, il Consiglio Regionale, il Comitato Esecutivo, nonché formularne l’ordine del giorno;
- b) curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo;
- c) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Comitato Esecutivo, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Comitato medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.
c.3 – Nell’espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.
c.4 – In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario.
c.5 – La firma e/o la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di fronte ai terzi, dell’assenza o dell’impedimento temporanei del Presidente.
Art. 14 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
c.1 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea Regionale degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità.
c.2 – I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.
c.3 – Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.
c.4 – I Revisori dei Conti, che partecipano di diritto all’Assemblea Regionale degli Associati, intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo Regionale in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo.
Art. 15 – COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI
c.1 – Il Collegio Regionale dei Probiviri – eletto dalla Assemblea Regionale degli Associati – si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra persone dotate della necessaria competenza.
c.2 – Il Collegio Regionale dei Probiviri, che elegge al proprio interno il Presidente dell’organo, svolge – ove adito – la funzione di giudice di primo grado in ordine all’espulsione o all’esclusione del socio persona fisica, deliberata dal Consiglio Direttivo Comunale nei casi di cui all’art. 5 dello statuto delle Avis Comunali o equiparate; svolge inoltre, ove adito, la funzione di giudice di primo grado in ogni controversia tra soci persone fisiche o tra soci persone giuridiche appartenenti alla propria regione ovvero tra soci persone fisiche e soci persone giuridiche sempre appartenenti alla regione medesima. Decide altresì negli altri casi indicati dal presente statuto.
c.3 – Le competenze del Collegio e la procedura di funzionamento sono disciplinate dalle norme del Regolamento Nazionale.
c.4 – Le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri sono appellabili di fronte al Collegio Nazionale dei Probiviri.
c.5 – La carica di membro del Collegio Regionale dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell’ambito degli organi ed organismi associativi, anche appartenenti alle persone giuridiche associate.
Art. 16 – PATRIMONIO
c.1 – Il patrimonio dell’Avis Regionale, costituito da beni mobili ed immobili, ammonta attualmente a complessivi 245.000,00 Euro.
c.2 – Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:
- a) il reddito del patrimonio;
- b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) i contributi di organismi internazionali;
- d) i rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell’istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- f) ogni altro incremento derivante dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall’Avis Regionale, nel rispetto delle norme di legge.
c.3 – Il Consiglio Direttivo Regionale provvederà all’investimento, all’utilizzo ed all’amministrazione dei fondi di cui dispone l’ente, nel rispetto del suo scopo.
c.4 – E’ vietato all’Avis Regionale distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
c.5 – Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 17 – ESERCIZIO FINANZIARIO
c.1 – L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.
c.2 – Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Regionale il preventivo finanziario dell’anno successivo che verrà ratificato entro il 30 di aprile dall’Assemblea Regionale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell’anno precedente.
Art. 18 – CARICHE
c.1 – Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
c.2 – Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione all’assolvimento dell’incarico.
c.3 – Il Presidente, i Vicepresidenti , il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 11 dell’art. 11, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.
c.4 – E’ prevista la deroga, in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi, limitatamente alle Avis Comunali e/o equiparate e alle Avis di base o equiparate aventi numero di soci inferiore ai 500 iscritti.
c.5 – In sede di prima applicazione, limitatamente al primo mandato 2005-2009, è prevista inoltre la deroga, in ordine al computo dei mandati già svolti, limitatamente a tutte le Avis Comunali e di base e/o equiparate.
c.6 – Il regolamento nazionale disciplina i casi di incompatibilità.
Art. 19 – ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO
c.1 – Lo scioglimento dell’Avis Regionale può avvenire con delibera dell’Assemblea Regionale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Regionale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti aventi diritto.
c.2 – In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti all’Avis Nazionale o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96.
Art. 20 – RINVIO
c.1 – Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dell’Avis Nazionale, quelle dello statuto delle Avis Comunali, di base o equiparate che siano associate all’Avis Regionale, nonché quelle del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della L. 266/1991 e del D.Lgv. 460/97 e successive loro modificazioni ed integrazioni.
Art. 21 – NORMA TRANSITORIA
c.1 – Nelle more dell’approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell’Avis Nazionale.
c.2 – I titolari di cariche sociali mantengono l’incarico – salvo dimissioni o altro personale impedimento – fino alla scadenza naturale del mandato triennale iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.
c.3 – Nel computo dei mandati di cui al comma 3 dell’art. 18 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente, salvo quanto disposto al comma 5, in deroga per il primo mandato 2005-2009.
c.4 – L’entrata in vigore del presente Statuto comporta l’immediata abrogazione di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.
- Approvato dall’Assemblea Straordinaria dell’Avis Regionale di Ortona in data 11.12.2004.
- Registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Pescara al n. 15759/3 in data 30.11.2005.
- Le copie originali sono depositate presso la Sede Legale dell’Avis Abruzzo, presso l’AVIS Nazionale e presso l’Ufficio Pari Opportunità e Volontariato della Regione Abruzzo.
- L’ Avis Regionale Abruzzo è Socia dell’AVIS Nazionale con adesione al n. 12 del Registro Nazionale.